Art. 6. Prove d'esame 1. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica professionale e in una prova orale. 2. Nell'eventualita' che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame ai sensi dell'art. 3, comma 4, sia superiore a 2.000, la prova scritta sara' preceduta da una prova selettiva. 3. L'eventuale prova selettiva consiste in 100 quesiti, a risposta multipla ed a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno estratti da un volume di cui l'Amministrazione curera' la pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione. Ove necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. 4. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati il primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma. 5. L'ammissione alla prova scritta e' deliberata al termine della sessione eventualmente dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 6. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, a partire dalla data che sara' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della medesima prova selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi. 7. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a 6 quesiti concernenti elettrotecnica applicata agli impianti elettrici a media e bassa tensione, sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, e primo soccorso. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova e' di due ore. 8. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed e' valutata in trentesimi. Sono ammessi alla successiva prova pratica professionale i candidati che, riportando un punteggio pari almeno a 21/30, si siano collocati entro il 40° posto. Il predetto numero di 40 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 9. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi. 10. La prova pratica professionale consiste nella verifica delle capacita' del candidato di svolgere le attivita' operative richieste alla professionalita' di collaboratore tecnico addetto al reparto impianti ed interventi elettrici, in particolare con riferimento all'esercizio, alla manutenzione, alla verifica ed alla istallazione di impianti elettrici. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica professionale e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. 11. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica professionale conseguano un punteggio non inferiore a 21/30. 12. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi. 13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del candidato, con riferimento alle materie di cui all'allegato C. 14. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengano un punteggio non inferiore a 21/30. 15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15. 16. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della prova orale. 17. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova facoltativa di lingua straniera. 18. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio della prova di qualificazione. 19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3, comma 1.