Art. 6.

                            Prove d'esame

    1.  Gli  esami  consistono  in  una  prova  scritta, in una prova
pratica professionale e in una prova orale.
    2.  Nell'eventualita'  che  il  numero  dei  candidati  ammessi a
sostenere  le  prove  d'esame  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, sia
superiore  a  2.000,  la  prova  scritta sara' preceduta da una prova
selettiva.
    3.  L'eventuale  prova  selettiva  consiste  in  100  quesiti,  a
risposta  multipla  ed  a  correzione  informatizzata, concernenti le
materie  di  cui  all'allegato  C.  I  quesiti  oggetto  della  prova
selettiva  saranno  estratti  da  un  volume di cui l'Amministrazione
curera'    la    pubblicazione.    L'Amministrazione   declina   ogni
responsabilita'  in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa
Amministrazione.  Ove  necessario,  per  lo  svolgimento  della prova
selettiva  i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante
sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.
    4.   La   prova  selettiva  e'  valutata  in  centesimi,  con  la
sottrazione,  partendo  da  base  100,  di  1 punto per ogni risposta
errata  e  di  0,8  punti  per  ogni  risposta  omessa.  Il punteggio
riportato  nella  prova  selettiva  e' comunicato agli interessati il
primo  giorno  non  festivo  seguente  a  ciascuna giornata di prove,
mediante  affissione  di  elenchi presso la Camera dei deputati, albo
del  Servizio  del  personale,  via  degli Uffici del Vicario, n. 21,
00186 Roma.
    5. L'ammissione alla prova scritta e' deliberata al termine della
sessione  eventualmente  dedicata  alla prova selettiva. Sono ammessi
alla  prova  scritta  i candidati che, in base al punteggio riportato
nella  prova  selettiva,  si  siano collocati entro il 100° posto. Il
predetto   numero   di   100   ammessi   puo'   essere  superato  per
ricomprendervi  i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile
dell'elenco di idoneita'.
    6. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, l'elenco
dei  candidati  ammessi  alla  prova  scritta sara' affisso presso la
Camera  dei  deputati,  albo  del  Servizio  del personale, via degli
Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, a partire dalla data che sara'
indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale del secondo
venerdi'   successivo   all'ultima   giornata  della  medesima  prova
selettiva.  L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta
costituisce  notifica  a  tutti gli effetti. Dalla data di affissione
decorre  il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi.
    7. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a 6 quesiti
concernenti  elettrotecnica applicata agli impianti elettrici a media
e  bassa  tensione,  sicurezza  sul  lavoro,  compresa  la  sicurezza
antincendio,  e  primo  soccorso.  Il  tempo  a  disposizione  per lo
svolgimento della prova e' di due ore.
    8.  La  prova scritta e' corretta in forma anonima ed e' valutata
in   trentesimi.   Sono   ammessi   alla   successiva  prova  pratica
professionale  i candidati che, riportando un punteggio pari almeno a
21/30,  si  siano collocati entro il 40° posto. Il predetto numero di
40  ammessi  puo'  essere  superato  per  ricomprendervi  i candidati
risultati ex-aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
    9.   L'elenco   dei   candidati   ammessi   alla   prova  pratica
professionale  sara'  affisso presso la Camera dei deputati, albo del
Servizio  del  personale,  via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186
Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
L'affissione   dell'elenco   degli   ammessi   alla   prova   pratica
professionale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi.
    10.  La prova pratica professionale consiste nella verifica delle
capacita'  del candidato di svolgere le attivita' operative richieste
alla  professionalita'  di  collaboratore  tecnico addetto al reparto
impianti  ed  interventi  elettrici,  in  particolare con riferimento
all'esercizio,  alla manutenzione, alla verifica ed alla istallazione
di  impianti  elettrici.  Il  tempo a disposizione per lo svolgimento
della  prova  pratica  professionale e' determinato dalla Commissione
esaminatrice  di  cui  all'art. 7.  Per  lo  svolgimento  della prova
pratica  professionale,  i  candidati  possono  essere distribuiti in
turni  successivi,  mediante  sorteggio della lettera di inizio delle
convocazioni.
    11.  La  prova  pratica  professionale e' valutata in trentesimi.
Sono  ammessi  alla  prova  orale i candidati che nella prova pratica
professionale conseguano un punteggio non inferiore a 21/30.
    12. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso  la  Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
degli  Uffici  del  Vicario,  n. 21,  00186  Roma, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2. L'affissione dell'elenco
degli  ammessi  alla  prova  orale  costituisce  notifica a tutti gli
effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni
per la proposizione di eventuali ricorsi.
    13.  La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del
candidato, con riferimento alle materie di cui all'allegato C.
    14.   La  prova  orale  e'  valutata  in  trentesimi.  Conseguono
l'idoneita'  i  candidati  che ottengano un punteggio non inferiore a
21/30.
    15.  I  candidati  possono  sostenere una prova orale facoltativa
sulla   conoscenza  di  una  lingua  straniera  fra  quelle  indicate
nell'allegato  C.  La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con
l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
    16.  Il  punteggio  complessivo  e' costituito dalla media tra il
punteggio  della  prova  scritta,  il  punteggio  della prova pratica
professionale e il punteggio della prova orale.
    17. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa di lingua straniera.
    18. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
    19.  Nella  formazione della graduatoria finale si tiene conto, a
parita'  di  punteggio,  dei  titoli di preferenza di cui all'art. 3,
comma 1.