Art. 7. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati. 2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione. 3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d'esame; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; determina i criteri di valutazione della prova scritta e della prova pratica professionale; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento della prova di qualificazione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2; approva l'elenco dei candidati ammessi, nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, alla prova scritta, nonche' gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica professionale e alla prova orale; approva la graduatoria finale della prova di qualificazione.