Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
    2.  La  Commissione  esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
    3.  La  Commissione  esaminatrice  dispone le prove d'esame; cura
l'osservanza   delle   istruzioni   impartite   ai   candidati  dalla
Commissione  stessa,  ovvero  dall'Amministrazione,  per  il corretto
svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione dei candidati che
contravvengano  alle stesse; determina i criteri di valutazione della
prova  scritta  e  della prova pratica professionale; fissa i termini
necessari  per  consentire  le  comunicazioni  relative alle fasi del
procedimento  della  prova  di  qualificazione  ai sensi dell'art. 8,
commi    1   e   2;   approva   l'elenco   dei   candidati   ammessi,
nell'eventualita'  che  abbia  luogo  la  prova selettiva, alla prova
scritta, nonche' gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica
professionale e alla prova orale; approva la graduatoria finale della
prova di qualificazione.