Art. 9. Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti della procedura di reclutamento e' proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via degli Uffici del Vicario, n. 49, 00186 Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del Servizio del personale, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma.