Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) eta'  non  inferiore  agli anni 21 e non superiore agli anni
40;
      c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado   di   durata   quinquennale:  diploma  di  perito  industriale
conseguito  presso  un  istituto tecnico, ovvero diploma di maturita'
professionale    conseguito   presso   un   istituto   professionale,
limitatamente,   per   entrambi  i  diplomi  citati,  agli  indirizzi
elettrico,  elettronico,  elettrotecnico,  audiovisivo,  informatico,
delle  telecomunicazioni.  Qualora il richiesto diploma di istruzione
secondaria  di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso e'
considerato   valido   requisito   per  l'ammissione  ove  sia  stato
dichiarato   equipollente,  a  tutti  gli  effetti,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  al  diploma  di istruzione secondaria di secondo
grado  di  durata quinquennale conseguito in Italia. Il provvedimento
di  equipollenza  deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro
la  data  di  scadenza del termine per la spedizione della domanda di
partecipazione  e  deve essere allegato, sempre a pena di esclusione,
alla medesima domanda di partecipazione;
      d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) assenza   di   sentenze   definitive   di   condanna,  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta, per reati che comportino la
destituzione  ai  sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per  il  personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti
la  prescrizione,  o  provvedimenti  di  amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale o riabilitazione;
      g) esperienza  lavorativa,  coperta  da  regolare contribuzione
previdenziale  ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli
ultimi  cinque  anni antecedenti la scadenza del termine utile per la
spedizione  delle  domande di partecipazione, con mansioni di addetto
alla  gestione,  conduzione  e  manutenzione di centrali telefoniche,
ovvero di addetto alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione di
reti  e  sistemi elettrici, ovvero di sistemi informatici connessi in
rete   locale   o   geografica,   ovvero   di   reti   e  sistemi  di
telecomunicazioni  in  area  locale  o geografica, alle dipendenze di
amministrazioni  pubbliche,  enti pubblici o soggetti privati, ovvero
in regime di lavoro autonomo. La contribuzione obbligatoria di cui al
precedente  periodo  deve risultare integralmente effettuata entro la
data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione.
    2.  Qualora  a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di  condanna,  o  di  applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi  da  quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di
disciplina   per   il   personale,  anche  se  siano  intervenuti  la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale  o  riabilitazione,  ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del  Segretario  generale,  valuta  se  vi  sia compatibilita' con lo
svolgimento   di  attivita'  e  funzioni  al  servizio  dell'istituto
parlamentare.
    3.  Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti  di  ruolo  della  Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).