Art. 5.

Esclusione  di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
                           con i candidati

    1.  L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al  fine  dell'acquisizione  o  del  completamento dei dati richiesti
all'articolo 4,  comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della
domanda di partecipazione.
    2.  L'Amministrazione  non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere  per  la  mancata  possibilita'  di  invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'articolo 4,
comma 5,  lettera i), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione
della domanda di partecipazione.
    3.  Il  candidato  deve  comunicare  alla  Camera  dei  deputati,
Servizio  del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via  degli  Uffici  del  Vicario,  n. 21,  00186  Roma,  con  lettera
raccomandata,    qualunque    cambiamento   del   recapito   di   cui
all'articolo 4,  comma 5,  lettera  i).  L'Amministrazione non assume
alcuna  responsabilita' ed alcun onere per la mancata possibilita' di
invio,  la  dispersione  o  il  mancato  recapito di comunicazioni al
candidato  dipendenti  da  mancata,  inesatta,  incompleta  o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso.
    4.   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.