Art. 9.

                               Ricorsi

    1.  Avverso  i  provvedimenti  della procedura di reclutamento e'
proponibile   ricorso,   ai   sensi  dell'articolo 1,  comma  2,  del
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera
dei  deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli   Uffici   del  Vicario,  n. 49,  00186  Roma.  Il  ricorso  e'
proponibile    entro    trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi  o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del
Servizio  del  personale,  via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186
Roma.