Art. 7.

                             Graduatoria

    La  commissione,  al  termine  delle  prove  di esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati.
    E'   escluso   dalla  graduatoria  il  candidato  che  non  abbia
conseguito  in  ciascuna  prova  di  esame la prevista valutazione di
sufficienza.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e' formulata secondo
l'ordine  dei  punteggi  della  valutazione  complessiva riportata da
ciascun candidato.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  approvata  con  provvedimento  del  direttore  generale e'
immediatamente  efficace, e restera' valida, ai sensi della normativa
vigente.