Art. 10.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione  di  cui  all'art. 6  formera'  due  distinte
graduatorie,  una per gli appartenenti al ruolo sergenti, l'altra per
gli appartenenti al ruolo volontari di truppa in servizio permanente.
A ciascuno degli idonei sara' attribuito il punteggio derivante dalla
somma  aritmetica  dei  punti  conseguiti nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli posseduti.
    2.  Al  punteggio  finale  dovranno  essere  detratti  i punti di
demerito,  valutati  sino ad un massimo di punti 10, per le eventuali
sanzioni  disciplinari  di  corpo  riferite  all'intero  periodo  del
servizio  permanente,  fino  alla  data  di  scadenza  del termine di
presentazione delle domande, seguendo la sottonotata formula:
      (Numero  dei  giorni  di  punizione/rimproveri) x (Coefficiente
relativo tipo punizione) = Decremento
    Anni di anzianita' di servizio ultimati (o frazione superiore a 6
mesi) nel ruolo attuale (*)
      (*) Per il personale con anzianita' nel ruolo attuale inferiore
a sei mesi, il denominatore sara' pari a 1.
      - Coefficiente 1,5 per «consegna di rigore»;
      - Coefficiente 0,5 per «consegna»;
      - Coefficiente 0,2 per «rimprovero».
    3.  A parita' di punteggio sara' data la precedenza, nell'ordine,
al  piu'  giovane di eta', al candidato avente maggiore anzianita' di
grado, maggiore anzianita' di servizio, al candidato che ha riportato
il  miglior  punteggio  nella prova di cultura militare, al candidato
che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
    4.   Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei  saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale o Autorita' da lui
delegata.
    5. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle  graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l'ordine delle graduatorie stesse.