Art. 12.

                         Immissione in ruolo

    Gli  allievi  che  supereranno i corsi saranno inseriti nel ruolo
marescialli   dell'Esercito   Italiano   con  decorrenza  dal  giorno
successivo  alla  data  di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente
dal  corso  biennale  di formazione e di specializzazione, conclusosi
nell'anno, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n.
196/1995.