Art. 12. Immissione in ruolo Gli allievi che supereranno i corsi saranno inseriti nel ruolo marescialli dell'Esercito Italiano con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso biennale di formazione e di specializzazione, conclusosi nell'anno, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 196/1995.