Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore generale od autorita' da lui delegata, sara' composta da: a) un Ufficiale superiore di grado non inferiore a Colonnello ovvero un dirigente civile equiparato, Presidente; b) due Ufficiali superiori, membri; c) un Ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo (C1), segretario. La commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione della prova concorsuale, nel rispetto dei principi del presente bando di concorso; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare gli elaborati dei concorrenti attribuendo il relativo punteggio, eventualmente avvalendosi di mezzi e/o procedure automatizzate; e) redigere l'elenco dei candidati giudicati «idonei», «non idonei» e «assenti alla prova scritta»; f) valutare i titoli dei candidati; g) formare due distinte graduatorie di merito degli idonei, una per ciascuno dei ruoli (sergenti e VSP). In relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione generale potra' autorizzare la Commissione ad operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi per la circostanza stabiliti, nominando anche, ove previsto, appositi comitati di vigilanza.