Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo  provvedimento  del Direttore generale od autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
      a) un  Ufficiale  superiore di grado non inferiore a Colonnello
ovvero un dirigente civile equiparato, Presidente;
      b) due Ufficiali superiori, membri;
      c) un    Ufficiale    inferiore    ovvero    un   collaboratore
amministrativo (C1), segretario.
    La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione  della  prova  concorsuale, nel rispetto dei principi del
presente bando di concorso;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d)  valutare  gli  elaborati  dei  concorrenti  attribuendo  il
relativo  punteggio, eventualmente avvalendosi di mezzi e/o procedure
automatizzate;
      e)  redigere  l'elenco  dei  candidati giudicati «idonei», «non
idonei» e «assenti alla prova scritta»;
      f) valutare i titoli dei candidati;
      g) formare due distinte graduatorie di merito degli idonei, una
per ciascuno dei ruoli (sergenti e VSP).
    In  relazione  a particolari esigenze operative determinate dallo
Stato   Maggiore   dell'Esercito,   la   Direzione   generale  potra'
autorizzare  la  Commissione  ad operare in Italia e/o all'estero nei
modi  e  nei tempi per la circostanza stabiliti, nominando anche, ove
previsto, appositi comitati di vigilanza.