Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale, decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione. Roma, 30 ottobre 2006 Il rettore: Parlato