Art. 3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana, del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Reggio Calabria, 9 novembre 2006 Il pro rettore: Giuffre