Art. 12.
              Assunzione in servizio e periodo di prova
    Il  vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, posizione
economica  C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
-  con  diritto  al  trattamento economico iniziale di cui ai vigenti
contratti   collettivi   nazionali   dei   dipendenti   del  comparto
universita'.  Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo'
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    Ai  sensi  dell'art. 7,  comma  1  del  regolamento  d'aeneo  che
disciplina   la   mobilita'   interna   ed   esterna   del  personale
tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilita' di
trasferimento   d'ufficio  nei  casi  previsti  dalla  legge,  dovra'
rimanere  in  servizio presso l'Universita' degli studi dell'Insubria
per un periodo non inferiore a cinque anni.