Art. 7. Ammissione alla prova orale Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova a contenuto teorico e/o pratico e una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte all'albo ufficiale dell'Ateneo e/o presso la sede indicata e secondo le modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice. Verra' altresi' comunicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto conseguito nella prova a contenuto teorico e/o pratico e della votazione conseguita nella prova orale.