Art. 7.
                     Ammissione alla prova orale
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova a contenuto teorico e/o pratico e una votazione
di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  delle prove
scritte  all'albo ufficiale dell'Ateneo e/o presso la sede indicata e
secondo  le  modalita'  comunicate  dalla  commissione  giudicatrice.
Verra'  altresi'  comunicato il punteggio riportato nella valutazione
dei titoli.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente.
    La  votazione  complessiva  e'  determinata  dalla somma del voto
conseguito  nella  prova  a  contenuto  teorico  e/o  pratico e della
votazione conseguita nella prova orale.