Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei posti messi a concorso e nel rispetto di
quanto  stabilito  dall'art. 18,  comma  6,  del  decreto legislativo
n. 215  dell'8 maggio  2001  e  dall'art. 11  del decreto legislativo
n. 236  del  31 luglio  2003,  i  candidati utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito,  formata  sulla base del punteggio riportato
nelle  prove  di  esame.  Il punteggio finale e' dato dalla somma dei
voti  riportati  nelle  prove  d'esame a cui si aggiunge il punteggio
della  valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a
quella   dei  vincitori,  e'  approvata  con  decreto  del  Direttore
amministrativo  ed e' pubblicata presso l'albo dell'Universita' degli
studi  di  Milano  - Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Dalla   data  di  pubblicazione  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 18 mesi dalla
pubblicazione  e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.