Art. 5.

           Commissione esaminatrice - Elenco degli idonei

    La  commissione  esaminatrice, nominata dal direttore generale ai
sensi  dell'art.  15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229 del
19 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, accertera'
l'idoneita'  dei  candidati stessi nella specifica disciplina, previa
determinazione  dei  criteri  di  valutazione,  sia  sulla  base  del
colloquio  tendente  ad  accertare  le  capacita'  professionali  dei
candidati  stessi  nella  specifica disciplina, con riferimento anche
alle  esperienze  professionali  documentate,  nonche' alle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione dei medesimi con riferimento
all'incarico  da  svolgere  sia  sulla  base  della  valutazione  del
curriculum    professionale   per   quanto   attiene   le   attivita'
professionali,  di  studio,  direzionali-organizzative  previste  dal
comma  3  dell'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1997;  sia  sulla  base della produzione scientifica strettamente
pertinente   alla   disciplina,  pubblicata  su  riviste  italiane  o
straniere  caratterizzate  da criteri di filtro nell'accettazione dei
lavori, e tenuto conto del suo impatto sulla comunita' scientifica.
    La  valutazione  dei corsi di aggiornamento tecnico-professionali
sara'  effettuata  in conformita' all'art. 9 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, se ed in quanto applicabile.
    I  candidati in possesso dei requisiti richiesti, accertati dalla
commissione  esaminatrice,  saranno  convocati  per  l'ammissione  al
colloquio  con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
venti giorni prima della data del colloquio.
    Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
di  riconoscimento  valido a norma di legge ai fini dell'accertamento
della  loro identita' personale. I candidati che non si presenteranno
nella   sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati  nella  lettera  di
convocazione al colloquio, saranno dichiarati rinunciatari all'avviso
qualunque  sia  la  causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volonta' dei singoli aspiranti.