Art. 5. Commissione esaminatrice - Elenco degli idonei La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, accertera' l'idoneita' dei candidati stessi nella specifica disciplina, previa determinazione dei criteri di valutazione, sia sulla base del colloquio tendente ad accertare le capacita' professionali dei candidati stessi nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' alle capacita' gestionali, organizzative e di direzione dei medesimi con riferimento all'incarico da svolgere sia sulla base della valutazione del curriculum professionale per quanto attiene le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative previste dal comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997; sia sulla base della produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, e tenuto conto del suo impatto sulla comunita' scientifica. La valutazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionali sara' effettuata in conformita' all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, se ed in quanto applicabile. I candidati in possesso dei requisiti richiesti, accertati dalla commissione esaminatrice, saranno convocati per l'ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della data del colloquio. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a norma di legge ai fini dell'accertamento della loro identita' personale. I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione al colloquio, saranno dichiarati rinunciatari all'avviso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli aspiranti.