Art. 7.

               Modalita' di svolgimento dell'incarico

    L'incarico  da'  titolo  a  specifico trattamento economico, come
previsto dal contratto collettivo di lavoro per la dirigenza medica e
quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
    Il  rapporto  di  lavoro non esclusivo non preclude l'incarico di
direzione  di struttura complessa ai sensi dell'art. 2-septies, comma
1  del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  81 convertito nella legge
26 maggio 2004, n. 138.
    L'incarico avra' la durata di cinque anni con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
    Il direttore della struttura complessa e' sottoposto, oltre che a
verifica  triennale,  anche  a  verifica al termine dell'incarico. Le
verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati
raggiunti  e  sono  effettuate  da  un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento.
    L'esito  positivo  delle  verifiche costituisce condizione per la
conferma dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
vigenti disposizioni di legge e dal CCNL.
    Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere
dal  rapporto  di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro.