Art. 7. Modalita' di svolgimento dell'incarico L'incarico da' titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal contratto collettivo di lavoro per la dirigenza medica e quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro. Il rapporto di lavoro non esclusivo non preclude l'incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 2-septies, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito nella legge 26 maggio 2004, n. 138. L'incarico avra' la durata di cinque anni con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve. Il direttore della struttura complessa e' sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma dell'incarico. L'incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL. Nei casi di maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.