Art. 15.
    L'ammontare  della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
    La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che il Direttore del
Dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
    La  spesa  di  Euro  37.800,00  gravera'  sul  capitolo 2.1.1.701
esercizio finanziario 2006.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  Dipartimento  per la
programmazione  e  la  gestione delle risorse economico-finanziarie e
del  personale  -  Unita' funzionale III per l'impegno della somma ed
alle  Unita'  funzionali  I  e  II per gli adempimenti di competenza,
nonche'  al  Collegio  dei  revisori dei conti per i riscontri di cui
all'art.  11,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica
n. 303/2002.
      Roma, 4 dicembre 2006
                                 Il direttore generale: Sacerdote