Art. 15. L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. La prima rata sara' erogata solo dopo che il Direttore del Dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita. La spesa di Euro 37.800,00 gravera' sul capitolo 2.1.1.701 esercizio finanziario 2006. Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale - Unita' funzionale III per l'impegno della somma ed alle Unita' funzionali I e II per gli adempimenti di competenza, nonche' al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002. Roma, 4 dicembre 2006 Il direttore generale: Sacerdote