Art. 13.
    Il  titolo  di  dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola volta con la
commissione nominata per la sessione d'esami successiva.
    Gli  esami  finali  per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
    Per  comprovati  motivi che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il rettore, su proposta del Collegio dei
docenti,  puo'  ammettere  il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.