Art. 2.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca  di  cui  al precedente art. i
cittadini  italiani  o stranieri che siano in possesso di: diploma di
laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio,
scienze   politiche,   economia   per   le  arti,  la  cultura  e  la
comunicazione   o   equipollenti   ovvero  equiparati,  o  di  laurea
specialistica/magistrale  (nuovo  ordinamento)  appartenente  ad  una
delle   seguenti   classi:   22/S   (giurisprudenza),  64/S  (scienze
dell'economia),  70/S  (scienze  della politica), 71/S (scienze delle
pubbliche  amministrazioni), 84/S (scienze economico-aziendali), 91/S
(statistica  economica,  finanziaria  ed attuariale), 102/S (teoria e
tecniche  della normazione e dell'informazione giuridica) o di titolo
accademico  conseguito  all'estero  gia'  dichiarato  equipollente  o
riconosciuto   idoneo   dal   Collegio   dei  docenti  ai  soli  fini
dell'ammissione    al    corso,    anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    Possono  partecipare  al  concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito
la  laurea  o  il titolo accademico estero. In tal caso, l'ammissione
verra'   disposta  «con  riserva»  e  il  candidato  sara'  tenuto  a
presentare,  a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o
di  titolo  accademico  estero  entro  la  scadenza  della domanda di
immatricolazione.