Art. 12.
    Le  borse  di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata  quadriennale,  sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nelle graduatorie di ammissione dei due turni del concorso in
rapporto   al  numero  delle  borse  disponibili  e  sono  confermate
automaticamente  per  gli  anni  successivi,  salvo  quanto  disposto
dall'art. 14  del  presente bando in tema di sospensione o esclusione
dal corso.
    In  caso  di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine della graduatoria del secondo turno. Il subentro nella borsa
sara'  comunicato  dall'Ufficio  Dottorati  di ricerca tramite e-mail
inviata   all'indirizzo  indicato  dal  candidato  nella  domanda  di
ammissione.
    L'importo  minimo  annuale  della borsa di studio, determinato ai
sensi dell'art. 1, c. 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive modificazioni ed integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
    L'importo  della  borsa  potra'  variare  annualmente, sulla base
della graduatoria di merito e dei risultati conseguiti dal dottorando
durante  il  corso  di  dottorato,  nel  limite delle risorse messe a
disposizione  dal Consiglio di amministrazione, e comunque non potra'
essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla legge.
    Tale  importo  e' aumentato del 50% in relazione e in proporzione
all'eventuale  periodo  autorizzato  di  soggiorno all'estero, la cui
durata  complessiva non puo' essere superiore alla meta' della durata
del corso.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni  non  universitari,  la  commissione  giudicatrice  decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento  di  ricerca  previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
    Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
    I  vincitori  non  beneficiari  di  borsa  di durata quadriennale
possono  usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile 2001, salvo modifiche normative successive.
    Le  domande  di  borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi  nei  termini  e con le modalita' di cui al bando di concorso
2007/2008  che  sara'  pubblicato  sul  seguente  indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu.