Art. 14.
    I corsi e i seminari del dottorato sono tenuti in lingua inglese.
    I   dottorandi   devono  obbligatoriamente  frequentare  i  corsi
stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
    I  dottorandi  possono  essere  autorizzati  a  svolgere  periodi
all'estero  e  stage  presso  enti  pubblici  e  privati  secondo  le
modalita'  e  i  tempi  stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo
conto delle linee stabilite dal Collegio dei docenti.
    Ai  dottorandi  puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal   Consiglio   di   Facolta',  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa.  Tale  attivita'  non  deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
    Il  Collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal  corso  con  delibera  motivata,  previa  verifica  dei risultati
conseguiti.  Sono  fatti  salvi  i  casi  di  maternita' o di grave e
documentata malattia e di servizio militare o civile.
    In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
    L'esclusione  dal  dottorato  e'  comunicata  all'interessato con
lettera del rettore.
    L'esclusione  dal  corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.