Art. 10.
    Le  borse  di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata  quadriennale,  sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato  nella  graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse  disponibili  e  sono  confermate  automaticamente per gli anni
successivi,  salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
    In  caso  di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine  della graduatoria. Il subentro nella borsa sara' comunicato
dall'Ufficio    dottorati   di   ricerca   tramite   e-mail   inviata
all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione.
    L'importo  minimo  annuale  della borsa di studio, determinato ai
sensi  dell'art. 1,  comma  1,  lettera  A della legge 3 agosto 1998,
n. 315,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  di Euro
10.561,54 (al lordo degli oneri previdenziali).
    L'importo  della  borsa  potra'  variare  annualmente, sulla base
della graduatoria di merito e dei risultati conseguiti dal dottorando
durante  il  corso  di  dottorato,  nel  limite delle risorse messe a
disposizione  dal Consiglio di amministrazione, e comunque non potra'
essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla legge.
    L'importo  della  borsa  e'  aumentato  del 50% in relazione e in
proporzione    all'eventuale   periodo   autorizzato   di   soggiorno
all'estero,  la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni  non  universitari,  la  commissione  giudicatrice  decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento  di  ricerca  previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
    Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
    I  vincitori  non  beneficiari  di  borsa  di durata quadriennale
possono  usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile 2001, salvo modifiche normative successive.
    Le  domande  di  borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi  nei  termini  e con le modalita' di cui al bando di concorso
2007/2008  che  sara'  pubblicato  sul  seguente  indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu