Art. 9.
    A  decorrere  dal  giorno  9 luglio  2007, l'Ufficio dottorati di
ricerca  provvedera'  a  comunicare,  ai vincitori non beneficiari di
borsa di studio e agli eventuali subentranti, mediante e-mail inviata
all'indirizzo  indicato  nella  domanda  di  ammissione,  l'eventuale
subentro nella borsa o nella graduatoria.
    I vincitori non beneficiari di borsa di studio e i subentranti ai
sensi  del  comma  precedente,  dovranno  immatricolarsi al dottorato
facendo    pervenire   tramite   servizio   postale   all'Universita'
Commerciale  «Luigi  Bocconi»  Ufficio  Dottorati  di ricerca, piazza
Sraffa n. 11, 20136 Milano, entro il termine perentorio del 16 luglio
2007, i seguenti documenti:
      a) domanda  di  immatricolazione  rivolta  al magnifico rettore
dell'Universita'  Bocconi  secondo  il fac-simile pubblicato sul sito
Internet all'indirizzo indicato nell'art. 8 del bando;
      b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      c) certificato di laurea (vecchio ordinamento) con la votazione
finale  o  di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) con
la  votazione  finale,  oppure  titolo  di  studio  conseguito presso
l'Universita' straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana
con decreto del rettore;
      d) tre foto-tessera firmate sul retro;
      e) ricevuta  del  versamento della prima rata dei contributi di
accesso  e frequenza al corso ammontante a Euro 2400, salvo che siano
beneficiari di borsa di studio.
    E'  vietata  l'iscrizione  contemporanea  a  corsi di laurea o di
laurea   specialistica/magistrale,  di  specializzazione,  di  master
universitario, di perfezionamento o ad altri dottorati di ricerca.
    Agli iscritti alle Scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare   un  corso  di  dottorato  di  ricerca,  si  applica  la
sospensione   del  corso  degli  studi  fino  alla  cessazione  della
frequenza del corso di dottorato
    I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso del titolo di cui alla lettera c) del secondo comma mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione ai sensi dell'art. 46,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure  possono  produrre  il  certificato  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    I  cittadini  italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di  un  titolo  universitario  straniero,  che  non  sia  gia'  stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire
i  seguenti  documenti  utili a consentire al Collegio dei docenti il
riconoscimento   di   idoneita'   ai  soli  fini  dell'ammissione  al
dottorato:
      a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione  e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(Ambasciata  o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso;
      b) dichiarazione  di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa Rappresentanza.