Art. 11. Orario di lavoro L'orario ordinario di lavoro e' disciplinato dal C.C.N.L. di comparto e dalle altre disposizioni vigenti. L'Amministrazione si riserva di far osservare al dipendente, in base alle esigenze di servizio della struttura di assegnazione, una particolare articolazione dell'orario di lavoro che preveda l'espletamento della prestazione lavorativa esclusivamente nelle ore pomeridiane, eventualmente anche per limitati periodi di tempo.