Art. 4. Durata in carica 1. L'incarico di direttore ha durata di cinque anni a decorrere dal conferimento e puo' essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni o revoca. 3. La revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'art. 28 del «Regolamento» ed in particolare entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento in caso di interventi di riorganizzazione che interessino l'Istituto effettuati in applicazione dell'art. 56, comma 5.