Art. 4.

                          Durata in carica

    1.  L'incarico  di direttore ha durata di cinque anni a decorrere
dal conferimento e puo' essere riconfermato una sola volta.
    2.  L'incarico  puo'  cessare  anticipatamente  per  dimissioni o
revoca.
    3.  La revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'art. 28
del  «Regolamento»  ed in particolare entro un anno dall'insediamento
dei   direttori   di   dipartimento   in   caso   di   interventi  di
riorganizzazione    che    interessino   l'Istituto   effettuati   in
applicazione dell'art. 56, comma 5.