Art. 7.

                       Procedure di selezione

    1. Le candidature sono valutate da una commissione di minimo tre,
massimo  cinque  esperti,  anche  stranieri, nominata dal presidente,
previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
    2.  La  commissione  effettua  una  valutazione  comparativa  dei
curricula  scientifici-professionali  e  dei  titoli  presentati  dai
candidati  ed  esprime  giudizi  singoli e collegiali per ciascuno di
essi.
    3.  Il  giudizio  finale  della  commissione  si  conclude con la
presentazione  al  consiglio  di  amministrazione  di  una  terna  di
candidati idonei a ricoprire l'incarico.
    4.   I   candidati  idonei  devono  presentare  al  consiglio  di
amministrazione,    entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell'idoneita',  un  documento  indicando  le  linee  strategiche e i
criteri di sviluppo per le attivita' dell'Istituto.
    5. Il consiglio di amministrazione convochera' i candidati idonei
per  un  colloquio volto all'illustrazione delle linee strategiche di
cui  al  comma  precedente.  Per  lo  svolgimento  del  colloquio  il
consiglio di amministrazione potra' operare istituendo al suo interno
un  gruppo  di  lavoro  costituito  da  almeno  tre  consiglieri.  Il
consiglio  di  amministrazione  delibera  la  scelta,  la  nomina del
vincitore nonche' l'affidamento dell'incarico.