Art. 2.
            Requisiti per l'inclusione nelle graduatorie
             permanenti e per l'aggiornamento dei titoli
    1.   Ha   titolo  a  richiedere  l'inclusione  nelle  graduatorie
permanenti  o  l'aggiornamento  del punteggio il personale docente ed
ATA   che,   in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  presente
Ordinanza,  si  trovi  nelle  condizioni  indicate  nelle  successive
lettere a), b) e c):
      a)  personale docente e ATA che abbia partecipato alle prove di
accertamento  linguistico indette con D.I. n. 4747 del 28 luglio 2006
e le abbia superate.
    (Compilare il modello Mod. 1 e l'Allegato A);
      b)  personale  docente  e  ATA  gia' inserito nelle graduatorie
permanenti   costituite   sulla  base  delle  disposizioni  dell'O.M.
23 novembre  2001,  n. 5268.  Tale  personale  include  coloro che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
        - non ancora nominato;
        -  depennato  dalle  graduatorie  per  non  aver accettato la
proposta di destinazione all'estero;
        -   depennato   dalle   graduatorie   in   quanto,  destinato
all'estero,   sia   stato   restituito   successivamente   ai   ruoli
metropolitani,   a   domanda  o  per  motivi  di  salute,  prima  del
completamento del mandato;
        -  gia'  depennato dalla graduatoria permanente costituita ai
sensi  dell'O.M.  23 novembre 2001 per la quale e' stato nominato, in
quanto destinato all'estero ed attualmente in servizio in Italia;
    (Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A);
      c)  personale  docente  e ATA che, avendo superato la selezione
indetta  nell'anno  2001,  non aveva presentato domanda di inclusione
nella   graduatoria   permanente   poiche'  si  trovava  in  servizio
all'estero;
    (Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A).
    2.  Non  ha  titolo  a  richiedere l'inclusione nelle graduatorie
permanenti il personale che:
      a)  sia  in possesso soltanto di uno dei titoli di accertamento
linguistico  conseguiti  negli anni 1993, 1995 e 1997 in quanto hanno
perduto la loro validita';
      b)  sia  incorso  in  provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
      c)   sia   stato   restituito   ai   ruoli   metropolitani  per
incompatibilita' o per motivi di servizio;
      d)  abbia  gia'  prestato servizio all'estero, anche se in piu'
aree  linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di
durata complessivamente superiore ai dieci anni scolastici;
      e)  abbia  gia'  prestato  un  periodo di servizio nelle Scuole
Europee.   Tale   personale   puo'   tuttavia  essere  incluso  nelle
graduatorie  permanenti della tipologia Scuole e Corsi e Lettorati e,
se  utilmente  collocato,  puo'  svolgere  solamente  un  periodo  di
servizio   di   ulteriori   cinque   anni   cumulabile   con   quello
precedentemente svolto presso le Scuole Europee.
    3.   Il   personale   docente  ed  ATA  attualmente  in  servizio
all'estero,   qualora  abbia  partecipato  e  superato  le  prove  di
accertamento   linguistico   2006,   potra'   presentare  domanda  di
reinserimento  nella  graduatoria permanente - per il codice funzione
per il quale e' stato nominato - in occasione del primo aggiornamento
utile  di  tali  graduatorie  successivo  al  compimento  del proprio
mandato.
    4.  Non  e'  ammessa l'inclusione nelle graduatorie dei candidati
non  appartenenti al posto (scuola materna ed elementare) o classe di
concorso  (docenti  di  scuola secondaria di primo e secondo grado) o
qualifica  (personale ATA) corrispondente al codice funzione indicato
nell'allegato  1  al decreto di indizione delle prove di accertamento
linguistico (D.I. n. 4747 del 28 luglio 2006).
    5.  Non  puo'  essere  destinato  all'estero  il  personale  che,
all'atto  della  nomina, risulti non piu' appartenente alla categoria
di  personale  statale di ruolo corrispondente al codice funzione per
il quale e' stato inserito nella relativa graduatoria.