Art. 2. Requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti e per l'aggiornamento dei titoli 1. Ha titolo a richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio il personale docente ed ATA che, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente Ordinanza, si trovi nelle condizioni indicate nelle successive lettere a), b) e c): a) personale docente e ATA che abbia partecipato alle prove di accertamento linguistico indette con D.I. n. 4747 del 28 luglio 2006 e le abbia superate. (Compilare il modello Mod. 1 e l'Allegato A); b) personale docente e ATA gia' inserito nelle graduatorie permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M. 23 novembre 2001, n. 5268. Tale personale include coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: - non ancora nominato; - depennato dalle graduatorie per non aver accettato la proposta di destinazione all'estero; - depennato dalle graduatorie in quanto, destinato all'estero, sia stato restituito successivamente ai ruoli metropolitani, a domanda o per motivi di salute, prima del completamento del mandato; - gia' depennato dalla graduatoria permanente costituita ai sensi dell'O.M. 23 novembre 2001 per la quale e' stato nominato, in quanto destinato all'estero ed attualmente in servizio in Italia; (Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A); c) personale docente e ATA che, avendo superato la selezione indetta nell'anno 2001, non aveva presentato domanda di inclusione nella graduatoria permanente poiche' si trovava in servizio all'estero; (Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A). 2. Non ha titolo a richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti il personale che: a) sia in possesso soltanto di uno dei titoli di accertamento linguistico conseguiti negli anni 1993, 1995 e 1997 in quanto hanno perduto la loro validita'; b) sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione; c) sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilita' o per motivi di servizio; d) abbia gia' prestato servizio all'estero, anche se in piu' aree linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di durata complessivamente superiore ai dieci anni scolastici; e) abbia gia' prestato un periodo di servizio nelle Scuole Europee. Tale personale puo' tuttavia essere incluso nelle graduatorie permanenti della tipologia Scuole e Corsi e Lettorati e, se utilmente collocato, puo' svolgere solamente un periodo di servizio di ulteriori cinque anni cumulabile con quello precedentemente svolto presso le Scuole Europee. 3. Il personale docente ed ATA attualmente in servizio all'estero, qualora abbia partecipato e superato le prove di accertamento linguistico 2006, potra' presentare domanda di reinserimento nella graduatoria permanente - per il codice funzione per il quale e' stato nominato - in occasione del primo aggiornamento utile di tali graduatorie successivo al compimento del proprio mandato. 4. Non e' ammessa l'inclusione nelle graduatorie dei candidati non appartenenti al posto (scuola materna ed elementare) o classe di concorso (docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado) o qualifica (personale ATA) corrispondente al codice funzione indicato nell'allegato 1 al decreto di indizione delle prove di accertamento linguistico (D.I. n. 4747 del 28 luglio 2006). 5. Non puo' essere destinato all'estero il personale che, all'atto della nomina, risulti non piu' appartenente alla categoria di personale statale di ruolo corrispondente al codice funzione per il quale e' stato inserito nella relativa graduatoria.