Art. 4. Modalita' di inclusione nelle graduatorie permanenti 1. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente Ordinanza e' formata una graduatoria del personale docente ed ATA per ciascuna tipologia, codice funzione e per ogni area linguistica. L'ordine di graduatoria sara' dato, per ciascun concorrente, dal punteggio complessivo risultante dalla somma tra il punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello risultante dalla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al CCNL del 24 luglio 2003. Tali graduatorie verranno pubblicate con le modalita' previste dal successivo art. 5, punti 1 e 2. A tal fine: - Il personale docente ed ATA che abbia partecipato solamente alle prove di accertamento linguistico 2006 per una o piu' tipologie, aree linguistiche e codici funzione e le abbia superate, compilera' il modello di domanda Mod. 1 e l'Allegato A. (Art. 2 punto 1a della presente Ordinanza); - Il personale docente ed ATA gia' inserito nelle graduatorie permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M. 23 novembre 2001, n. 5268 che intenda richiedere l'aggiornamento del punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio dovra' compilare il modello di domanda Mod. 2 e l'Allegato A. (Art. 2, punto 1b); - Il personale docente ed ATA che avendo superato la selezione indetta nell'anno 2001 non aveva presentato domanda di inclusione nella graduatoria permanente poiche' in servizio all'estero dovra' compilare il modello di domanda Mod. 2 e l'Allegato A. (Art. 2 punto 1c). Per quanto riguarda le prove di accertamento linguistico, il personale che non abbia sostenuto le prove del 2006 o non le abbia superate dovra' dichiarare nel modello di domanda Mod. 2 il superamento delle prove indette nel 2001 ed il punteggio ottenuto. Il personale che abbia superato le prove di accertamento linguistico del 2001 e del 2006 per la medesima tipologia, area linguistica e codice funzione dovra' dichiarare, negli appositi spazi del Mod. 2, di quale titolo intenda avvalersi. 2. I titoli di accertamento della conoscenza della lingua straniera ottenuti negli anni 1993 e 1995 hanno perduto la loro validita'. Hanno altresi' perduto validita' i titoli ottenuti nel 1997, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. 16 maggio 1997 emanata in base all'accordo dell'11 dicembre 1996 aggiuntivo al CCNL 1995. 3. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera conserva la validita' per nove anni scolastici. In particolare, i nove anni decorrono dall'anno scolastico 2002-2003 per il titolo conseguito nel 2002 e dall'anno scolastico 2007-2008 per il titolo conseguito nel 2006. Qualora i nove anni scadano nel corso del triennio di invariabilita' della graduatoria permanente, l'aspirante vi e' mantenuto fino alla successiva selezione. 4. A parita' di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sara' determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i dati forniti dal personale solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente Ordinanza.