Art. 4.
        Modalita' di inclusione nelle graduatorie permanenti
    1. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3
della  presente  Ordinanza  e'  formata una graduatoria del personale
docente  ed  ATA  per  ciascuna tipologia, codice funzione e per ogni
area  linguistica.  L'ordine  di  graduatoria sara' dato, per ciascun
concorrente,  dal punteggio complessivo risultante dalla somma tra il
punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello
risultante  dalla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata
al  CCNL del 24 luglio 2003. Tali graduatorie verranno pubblicate con
le modalita' previste dal successivo art. 5, punti 1 e 2. A tal fine:
      -  Il  personale docente ed ATA che abbia partecipato solamente
alle prove di accertamento linguistico 2006 per una o piu' tipologie,
aree  linguistiche  e codici funzione e le abbia superate, compilera'
il modello di domanda Mod. 1 e l'Allegato A.
    (Art. 2 punto 1a della presente Ordinanza);
      -  Il  personale docente ed ATA gia' inserito nelle graduatorie
permanenti   costituite   sulla  base  delle  disposizioni  dell'O.M.
23 novembre  2001, n. 5268 che intenda richiedere l'aggiornamento del
punteggio  relativo  ai titoli culturali, professionali e di servizio
dovra' compilare il modello di domanda Mod. 2 e l'Allegato A.
    (Art. 2, punto 1b);
      -  Il personale docente ed ATA che avendo superato la selezione
indetta  nell'anno  2001  non  aveva presentato domanda di inclusione
nella  graduatoria  permanente  poiche' in servizio all'estero dovra'
compilare il modello di domanda Mod. 2 e l'Allegato A.
    (Art. 2 punto 1c).
    Per  quanto  riguarda  le  prove  di accertamento linguistico, il
personale  che  non  abbia sostenuto le prove del 2006 o non le abbia
superate   dovra'  dichiarare  nel  modello  di  domanda  Mod.  2  il
superamento delle prove indette nel 2001 ed il punteggio ottenuto.
    Il   personale  che  abbia  superato  le  prove  di  accertamento
linguistico  del  2001  e  del  2006  per la medesima tipologia, area
linguistica e codice funzione dovra' dichiarare, negli appositi spazi
del Mod. 2, di quale titolo intenda avvalersi.
    2.  I  titoli  di  accertamento  della  conoscenza  della  lingua
straniera  ottenuti  negli  anni  1993  e  1995 hanno perduto la loro
validita'.  Hanno  altresi'  perduto  validita' i titoli ottenuti nel
1997,  ai  sensi dell'art. 9 dell'O.M. 16 maggio 1997 emanata in base
all'accordo dell'11 dicembre 1996 aggiuntivo al CCNL 1995.
    3.  Il  titolo  di  accertamento  della  conoscenza  della lingua
straniera   conserva  la  validita'  per  nove  anni  scolastici.  In
particolare, i nove anni decorrono dall'anno scolastico 2002-2003 per
il titolo conseguito nel 2002 e dall'anno scolastico 2007-2008 per il
titolo conseguito nel 2006. Qualora i nove anni scadano nel corso del
triennio  di invariabilita' della graduatoria permanente, l'aspirante
vi e' mantenuto fino alla successiva selezione.
    4.  A  parita'  di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria
sara'  determinato  sulla  base dei titoli di preferenza previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994 n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.
    5.  Il  Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge
31 dicembre  1996,  n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante  disposizioni  sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i
dati  forniti  dal  personale  solo  per  fini  istituzionali  e  per
l'espletamento delle procedure previste dalla presente Ordinanza.