Art. 10. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di selezione culturale e di quelli eventualmente riportati nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti sanitari. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo - presumibilmente a partire dalla prima decade del mese di luglio 2007 - presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 312 (trecentododici), dei quali almeno 62 (sessantadue) allievi delle Scuole militari dell'Esercito. 4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1 i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti ai provenienti dalle Scuole militari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti con i criteri indicati nell'art. 2 del presente decreto. 5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a parita' di merito, saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia' citato Allegato «F» al presente decreto. 6. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato Allegato «G» al presente decreto. 7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742.342208), sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 14, comma 1. 8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15. 9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato Allegato «G» al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 10. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15: - da 0/30i a 17,999/30i = 0; - da 18/30i a 20,999/30i = 0,50; - da 21/30i a 23,999/30i = 1,00; - da 24/30i a 26,999/30i = 1,75; - da 27/30i a 30/30i = 2,00.