Art. 14.

                              Tirocinio

    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
nella  prova  orale  di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera
a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale  conseguito  nelle  prove  di  efficienza  fisica, negli
accertamenti  sanitari  e  nella  prova  orale  facoltativa di lingua
straniera.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria di merito
saranno  convocati  al  tirocinio i primi 218 (duecentodiciotto), dei
quali almeno 44 (quarantaquattro) allievi delle Scuole militari.
    5.  I  posti  eventualmente  non  ricoperti da riservatari idonei
nella  misura  prevista  dal  precedente  comma  4  saranno devoluti,
secondo  l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nell'art. 2 del presente decreto.
    6.  Su  indicazione  dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno,
inoltre,  essere  ammessi  al  tirocinio  concorrenti idonei, secondo
l'ordine  della  graduatoria  di cui al precedente comma 1, in numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei nel concorso «interno».
    7.  Successivamente,  potra'  essere  convocato  al  tirocinio un
numero  di  concorrenti  pari  a quello degli assenti all'appello del
primo  giorno  che  saranno  considerati  rinunciatari ed esclusi dal
concorso  -  e  degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di
frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia'
citato  art. 2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale  militare  la facolta' di effettuare ulteriori ripianamenti
oltre  il  limite  dei  sette giorni sopra indicato, laddove ritenuto
necessario.
    8.  Durante  il  tirocinio  i frequentatori saranno sottoposti ad
ulteriori prove ed accertamenti nelle seguenti aree:
      - Capacita' e Resistenza Fisica:
          corsa piana di metri 1500;
          flessioni addominali;
          salto su telo tondo da metri 4.
      - Rilevamento Comportamentale:
          Aspetto esteriore;
          Correttezza formale e disinvoltura;
          Comunicazione verbale.
      - Rendimento nelle Istruzioni Pratiche:
          Montaggio e smontaggio arma individuale;
          Lezioni di tiro con arma individuale;
          Istruzione formale.
    Nell'Allegato  «H«  che costituisce parte integrante del presente
decreto sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi.
    9.  Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti i
concorrenti  dovranno confermare ovvero potranno mutare, con apposita
dichiarazione,  l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di
cui   al   precedente   art. 1,   gia'   indicato  nella  domanda  di
partecipazione  al concorso. Per il Corpo degli ingegneri ed il Corpo
sanitario  dovra'  essere  specificato  anche  l'ordine  di preferita
assegnazione ai diversi corsi di laurea.
    10.  I  concorrenti  di  sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno  essere  sottoposti  al test di gravidanza (mediante analisi
sulle  urine)  e  qualora  ammessi  alla  frequenza  del  189°  Corso
dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposti a detto
test.
    11.  All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi  sulla  persistenza  della
idoneita'  psico-fisica  precedentemente  riconosciuta,  e'  facolta'
dell'Accademia   militare   inviare   i   medesimi   all'osservazione
ospedaliera  per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non  si  siano  aggravate  preesistenti  imperfezioni o siano insorti
fatti  morbosi  nuovi  tali  da  determinare  nei  loro  confronti un
provvedimento   medico-legale   di  inidoneita'  alla  frequenza  del
tirocinio.
    12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
      - in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
      -  con  il  grado  gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali
gia'  collocati  in  congedo.  Per tali concorrenti si provvedera' al
richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
      - con il grado rivestito, se militari in servizio.
    Essi  saranno  posti,  a  cura  dei  Comandi  dei Reparti/Enti di
appartenenza,  nella posizione di comandati o aggregati, in relazione
alla categoria di appartenenza.
    13.  Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i
volontari  in  ferma  durante  il tirocinio continueranno a percepire
dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
    14.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme  disciplinari  di  vita  interna dell'Istituto previste per gli
allievi  dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e  verra',  inoltre,  loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
    15.   Saranno   senz'altro   esclusi   dal  concorso  e  rinviati
dall'Istituto i frequentatori che:
      - rinuncino alla prosecuzione del tirocinio;
      -  maturino  assenze  prolungate,  anche  non continuative, che
superino   complessivamente  la  meta'  della  durata  del  tirocinio
medesimo;
      -  non  risultino  in  possesso,  all'atto della valutazione da
parte  della  Commissione  di  cui  al  precedente  art. 13, comma 1,
lettera f), della prescritta idoneita' psico-fisica;
      -  non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a  consentire  alla  preposta Commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 18.
    16.   Saranno   parimenti   esclusi   dal   concorso  e  rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i quali venisse
accertato   presso   una  struttura  sanitaria  militare  l'eventuale
positivita'  agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze stupefacenti,
nonche'   per   l'utilizzo   di   sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico.
    17.  Il tirocinio avra' una durata di circa trenta e comunque non
superiore  a  sessanta  giorni, durante i quali tutti i frequentatori
saranno  ulteriormente  selezionati sulla base del rendimento fornito
nelle attivita' militari e scolastiche.
    18.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di
cui  al precedente art. 13, comma 1, lettera f), la quale attribuira'
un  voto  nel rendimento globale che non potra' essere superiore a 10
(dieci)  e  sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di
ammissione ai corsi.
    19.  I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.