Art. 14. Tirocinio 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' nella prova orale di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito saranno convocati al tirocinio i primi 218 (duecentodiciotto), dei quali almeno 44 (quarantaquattro) allievi delle Scuole militari. 5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'art. 2 del presente decreto. 6. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei nel concorso «interno». 7. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia' citato art. 2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di effettuare ulteriori ripianamenti oltre il limite dei sette giorni sopra indicato, laddove ritenuto necessario. 8. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti nelle seguenti aree: - Capacita' e Resistenza Fisica: corsa piana di metri 1500; flessioni addominali; salto su telo tondo da metri 4. - Rilevamento Comportamentale: Aspetto esteriore; Correttezza formale e disinvoltura; Comunicazione verbale. - Rendimento nelle Istruzioni Pratiche: Montaggio e smontaggio arma individuale; Lezioni di tiro con arma individuale; Istruzione formale. Nell'Allegato «H« che costituisce parte integrante del presente decreto sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi. 9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti i concorrenti dovranno confermare ovvero potranno mutare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al precedente art. 1, gia' indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per il Corpo degli ingegneri ed il Corpo sanitario dovra' essere specificato anche l'ordine di preferita assegnazione ai diversi corsi di laurea. 10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi sulle urine) e qualora ammessi alla frequenza del 189° Corso dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: - in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in congedo; - con il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; - con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 13. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i volontari in ferma durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 14. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. 15. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che: - rinuncino alla prosecuzione del tirocinio; - maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo; - non risultino in possesso, all'atto della valutazione da parte della Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera f), della prescritta idoneita' psico-fisica; - non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta Commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 18. 16. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse accertato presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 17. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta e comunque non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 18. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera f), la quale attribuira' un voto nel rendimento globale che non potra' essere superiore a 10 (dieci) e sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di ammissione ai corsi. 19. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.