Art. 16. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' tramite il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal precedente art. 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.