Art. 2. Riserva di posti 1. Nel concorso di cui al precedente art. 1 gli allievi delle Suole militari dell'Esercito - sempreche' conseguano al termine dell'anno scolastico 2006/2007 il diploma di maturita' classica, scientifica e scientifica europea e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole - usufruiranno complessivamente di 31 (trentuno) posti riservati, pari al 20% di quelli previsti per ciascun corso, cosi' ripartiti: - 20 (venti) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; - 3 (tre) nel corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali; - 1 (uno) nel corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - 5 (cinque) nel corso del Corpo sanitario dell'Esercito; - 2 (due) nel corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. Qualora il numero dei posti in uno o piu' dei corsi dovesse essere modificato come previsto nel precedente art. 1, comma 9, del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 2. I posti riservati agli allievi delle Scuole militari dell'Esercito che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. I posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero ancora non ricoperti saranno devoluti, fermo restando quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri concorrenti idonei.