Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2007, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1985 al 31 dicembre 1990, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di sesso femminile. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate; b) essere cittadini italiani; c) godere dei diritti civili e politici; d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito; e) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2006/2007 un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; g) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9. 3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4. I requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mantenuti fino alla ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo.