Art. 3.

                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di
eta'  e  non  aver  superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2007,  cioe'  essere  nati  nel  periodo  dal  31  ottobre 1985 al 31
dicembre  1990,  estremi  compresi,  sia  se di sesso maschile che di
sesso femminile.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo  servizio  militare prestato fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
      b) essere cittadini italiani;
      c) godere dei diritti civili e politici;
      d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
      e) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno  scolastico  2006/2007  un  titolo  di studio avente durata
quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  all'Universita', ovvero un
titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto  per  l'ammissione  ai  corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
      f) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio, per motivi disciplinari o per
inattitudine   alla   vita   militare,   da  precedente  arruolamento
volontario  nelle  Forze armate o di polizia o per perdita permanente
dei requisiti di idoneita' fisica;
      g) non  essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2.  L'ammissione  ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata     all'accertamento    d'ufficio,    anche    successivo
all'ammissione  in  Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita'  e  condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto previsto per
quelli  di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande  indicato  nel  successivo  art. 4.  I requisiti medesimi, ad
eccezione  di  quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e),
nonche'  i  requisiti  di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere
mantenuti  fino  alla  ammissione  in Accademia e per tutta la durata
dell'iter formativo.