Art. 8.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle   prove  di  efficienza  fisica  secondo  quanto  indicato  nel
precedente art. 7 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui
all'art.  13,  comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.
    2.  I  concorrenti  dovranno  essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
      a) statura non inferiore a mt. 1,65, se di sesso maschile e non
inferiore a mt. 1,61, se di sesso femminile;
      b) visus  corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti
frontali  ben  tollerate  (da  portare  al seguito) e non inferiore a
7/10i  nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore  alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
accertato alle matassine colorate.
    3.  Fermo  restando quanto indicato nel precedente comma 2, prima
di  eseguire  la  visita  medica generale, ciascun concorrente dovra'
essere   sottoposto  ai  seguenti  accertamenti  specialistici  e  di
laboratorio:
      -  esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di
escludere  la  sussistenza  di  patologie  misconosciute  che possono
essere   di  pregiudizio  per  la  salute  dell'interessato  e  della
comunita'  militare  nella  quale  sara'  inserito  - solo qualora il
concorrente  non  produca  il  relativo  referto,  come  indicato  al
successivo  art. 11,  comma  1, del bando. Il concorrente maggiorenne
che  dovesse  essere  sottoposto  a  detto esame dovra' sottoscrivere
apposita   dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione  dell'esame
stesso,   secondo   il   modello  riportato  nell'Allegato  «D»,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che
sia  ancora  minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari,  invece,  avra' cura di portare al seguito la dichiarazione
di consenso compilata e sottoscritta in conformita' all'Allegato «E»,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
      - cardiologico con E.C.G.;
      -  accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool,
dell'uso  di  sostanze  stupefacenti, anche saltuario od occasionale,
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope;
      - oculistico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - analisi delle urine con drug test;
      - analisi del sangue concernente:
         emocromo completo;
          glicemia;
          creatininemia;
          transaminasemia (ALT-AST);
          bilirubinemia totale e frazionata;
          G6PDH (metodo quantitativo).
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    4. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali  possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 2. L'accertamento dell'idoneita' verra'
eseguito  in  ragione  delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
    5.  La  Commissione,  seduta  stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
      -   «idoneo   all'ammissione   all'Accademia   militare»,   con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
      -  «non  idoneo  all'ammissione  all'Accademia  militare»,  con
indicazione particolareggiata del motivo.
    6.  Saranno  giudicati  «idonei»  i concorrenti in possesso degli
specifici  requisiti  di  cui  al  precedente comma 2 ed ai quali sia
stato  attribuito,  secondo  i  criteri di cui al precedente comma 4,
coefficiente    1    o    2   in   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali  di  seguito  indicate:  psiche  (PS); costituzione
(CO);  apparato  cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati  vari  (AV);  apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato  osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI);  vista  (VS); udito
(AU).
    7.  Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente  2  di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,   il   punteggio  massimo  conseguibile  al  termine  degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
    8.  Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati non in
possesso  degli specifici requisiti fisici di cui al precedente comma
2 e/o affetti da:
      -  imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
      -  imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per  delineare  il  profilo  sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
      -  disturbi  della  parola  anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
      -  positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      -   esiti  di  cheratotomia  radiale;  esiti  di  laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
      -  imperfezioni  o  infermita'  che,  seppur  non  indicate nei
precedenti  alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso  e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in servizio
permanente.
    9.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari  venissero  riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di  recente  insorgenza  e  presumibile  breve  durata,  per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale
da  lasciar  prevedere  la  possibile  guarigione  entro i successivi
quarantacinque  giorni  e  senza  esiti  rientranti  nelle  cause  di
esclusione  di cui al precedente comma 8, la Commissione rinviera' il
giudizio,   fissando   il   termine   entro   il   quale   sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psico-fisica.   Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a
sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 9.
    10.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza di cui al
successivo art. 11, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
procedere   agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
    11.   Il   giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    12.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei» potranno, tuttavia,
inviare   con   lettera   raccomandata   al  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno improrogabilmente
entro  il  decimo  giorno  successivo  alla  data  degli accertamenti
sanitari,  specifica  istanza,  corredata  di  idonea  documentazione
rilasciata  da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che  hanno  determinato  il  giudizio di non idoneita'. Dette istanze
potranno   essere   anticipate   al   predetto  Centro  a  mezzo  fax
(n. 0742/342208).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori  sopra
indicati.
    In  caso  di  accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
dal  Centro  di  Selezione  e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno, apposita comunicazione telegrafica.
    In   caso   di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  il
concorrente  ricevera' comunicazione che il giudizio di non idoneita'
riportato  al  termine  degli  accertamenti  sanitari deve intendersi
confermato.
    13. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di
cui  al  precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza -
sara'  espresso  dalla  Commissione  di  cui  all'art.  13,  comma 1,
lettera d),  a seguito di valutazione della documentazione prodotta a
corredo dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    14.  Il  giudizio  espresso  da detta Commissione e' definitivo e
sara'   comunicato  ai  concorrenti,  per  iscritto,  seduta  stante.
Pertanto,   per  i  concorrenti  giudicati  «idonei»  la  Commissione
provvedera'  a  definire  il  profilo  sanitario di cui al precedente
comma  5  e  ad  attribuire  il  relativo  punteggio con le modalita'
previste  dal  precedente  comma  7.  I  concorrenti  dichiarati «non
idonei» anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti  sanitari disposti nonche' quelli che abbiano rinunciato
ai medesimi saranno esclusi dal concorso.