Art. 8. Approvazione della graduatoria Il punteggio finale sara' ottenuto sommando la media dei punteggi riportati alla prova scritta e alla prova a contenuto teorico - pratico con i punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parita' di merito si terra' conto di quanto previsto all'art. 9. La graduatoria di merito e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con disposizione dirigenziale ed e' pubblicata all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Cagliari. Di detta pubblicazione verra' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.