Art. 3. Requisiti specifici di ammissione Puo' partecipare all'avviso chi e' in possesso dei seguenti requisiti: 1) iscrizione all'albo professionale; 2) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ovvero di anestesia e rianimazione (o discipline equipollenti), e specializzazione nella disciplina stessa o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci anni in una delle predette discipline; 3) curriculum concernente le attivita' professionali, di studio, e direzionali-organizzative, con riferimento a quanto segue: a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita', e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture stesse; b) posizione funzionale del candidato nelle strutture, e sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; e) attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, nonche' pregresse idoneita' nazionali. Il curriculum, che non puo' avere valore di autocertificazione, dovra' indicare altresi' la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), possono essere autocertificati dal candidato. La conformita' all'originale di eventuali copie di pubblicazioni puo' essere attestata direttamente dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. L'incarico puo' essere attribuito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, senza il relativo attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Chi e' in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, puo' accedere all'incarico di struttura complessa nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Per le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.