Art. 3.

                  Requisiti specifici di ammissione

    Puo'  partecipare  all'avviso  chi  e'  in  possesso dei seguenti
requisiti:
      1) iscrizione all'albo professionale;
      2)  anzianita'  di  servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ovvero
di   anestesia   e   rianimazione   (o  discipline  equipollenti),  e
specializzazione   nella   disciplina  stessa  o  in  una  disciplina
equipollente,  ovvero  anzianita'  di  servizio  di dieci anni in una
delle predette discipline;
      3)   curriculum  concernente  le  attivita'  professionali,  di
studio, e direzionali-organizzative, con riferimento a quanto segue:
        a)  tipologia  delle  istituzioni  in  cui  sono  allocate le
strutture  presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita', e
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture stesse;
        b) posizione  funzionale del candidato nelle strutture, e sue
competenze,   con   indicazione  di  eventuali  specifici  ambiti  di
autonomia professionale con funzioni direttive;
        c) tipologia  qualitativa  e  quantitativa  delle prestazioni
effettuate dal candidato;
        d) soggiorni  di  studio  o  di  addestramento  professionale
per attivita'   attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti  strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione
dei tirocini obbligatori;
        e) attivita'   didattica   presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
        f) partecipazione  a  corsi,  congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, nonche' pregresse idoneita' nazionali.
    Il  curriculum,  che non puo' avere valore di autocertificazione,
dovra'  indicare  altresi'  la  produzione  scientifica  strettamente
pertinente   alla   disciplina,  pubblicata  su  riviste  italiane  o
straniere,  caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei
lavori.
    I  contenuti  del  curriculum,  esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera   c),   possono  essere  autocertificati  dal  candidato.  La
conformita'  all'originale  di  eventuali copie di pubblicazioni puo'
essere  attestata direttamente dall'interessato ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    L'incarico puo' essere attribuito fino all'espletamento del primo
corso  di  formazione  manageriale  di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 dicembre  1997,  n. 484,  senza  il
relativo  attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
    Chi e' in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso
ordinamento,  puo' accedere all'incarico di struttura complessa nella
corrispondente   disciplina   anche  in  mancanza  dell'attestato  di
formazione   manageriale,  fermo  restando  l'obbligo,  nel  caso  di
assunzione  dell'incarico,  di  acquisire l'attestato nel primo corso
utile.
    Per le discipline di nuova istituzione l'anzianita' di servizio e
la   specializzazione  possono  essere  quelle  relative  ai  servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.