Art. 6. Conferimento dell'incarico L'incarico sara' conferito dal commissario (alle condizioni e secondo le norme previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, fatte salve eventuali successive disposizioni in materia) sulla base del parere formulato da un'apposita commissione di esperti, nominata con le modalita' e i criteri previsti dal secondo comma del citato art. 15-ter. La commissione predisporra' l'elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum professionale dei candidati. La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al recapito indicato nella domanda. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. L'incarico ha durata quinquennale ed e' rinnovabile. Esso puo' essere revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale; b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; c) responsabilita' grave e reiterata; d) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Il rinnovo, ed il mancato rinnovo, sono disposti con provvedimento motivato del Direttore generale, previa verifica (effettuata da una commissione nominata dal Direttore generale stesso ai sensi della normativa richiamata) dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo trattamento economico.