Art. 6.

                     Conferimento dell'incarico

    L'incarico  sara'  conferito  dal  commissario (alle condizioni e
secondo  le  norme  previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992,   fatte   salve  eventuali  successive  disposizioni  in
materia)  sulla  base del parere formulato da un'apposita commissione
di  esperti,  nominata  con  le  modalita'  e  i criteri previsti dal
secondo comma del citato art. 15-ter.
    La   commissione   predisporra'  l'elenco  degli  idonei,  previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale dei candidati.
    La  data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi,
tramite  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, al recapito
indicato nella domanda.
    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
    L'incarico  ha  durata  quinquennale ed e' rinnovabile. Esso puo'
essere  revocato  secondo  le  procedure  previste dalle disposizioni
vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
      a) inosservanza   delle  direttive  impartite  dalla  direzione
generale;
      b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
      c) responsabilita' grave e reiterata;
      d) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
    Il   rinnovo,   ed   il   mancato   rinnovo,  sono  disposti  con
provvedimento   motivato  del  Direttore  generale,  previa  verifica
(effettuata da una commissione nominata dal Direttore generale stesso
ai sensi della normativa richiamata) dell'espletamento dell'incarico,
con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite.
    Il  dirigente  non confermato nell'incarico e' destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo trattamento economico.