Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 8) del presente bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di   merito,   sotto   condizione  sospensiva  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata  con  determina  dirigenziale.  La  graduatoria di merito e
quella   del  vincitore  del  concorso  saranno  pubblicate  mediante
affissione  all'albo  della Divisione organizzazione e gestione delle
risorse  umane  dell'Universita'  «Ca'  Foscari» - Venezia, Dorsoduro
3246  -  Venezia,  e  pubblicati  nel  sito  internet  dell'Ateneo al
seguente indirizzo:www.unive.it/concorsi. Di tale pubblicazione sara'
data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso  rimane  efficace per un termine di diciotto mesi dalla data
indicata nel decreto di approvazione della graduatoria.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.