Art. 6.

                          Titoli valutabili

    Ai  titoli  e'  attribuito  un punteggio pari a 1/3 del punteggio
complessivo   determinato  in  90  punti.  Pertanto  ai  titoli  sono
riservati 30 punti cosi' suddivisi.
      1) esperienza professionale affine al ruolo: max punti 18:
        a) valutazione  di  attivita' prestate in vigenza di rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  presso  Universita'
pubbliche  e  private o altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso
il periodo di servizio civile effettivamente prestato ed i periodi di
effettivo  servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma
dei Carabinieri, in attivita' affini al ruolo: max punti 0,3 per ogni
mese intero di servizio;
        b) valutazione  di  attivita' prestate in vigenza di rapporto
di  lavoro  subordinato a tempo determinato nel comparto Universita':
max punti 0,3 per ogni mese intero di servizio;
      2)  titoli  culturali pertinenti: max punti 6: titoli di studio
ulteriori rispetto a quello previsto per l'accesso alla categoria:
        a) laurea triennale: fino ad un max di punti 2;
        b) laurea     vecchio     ordinamento/laurea    specialistica
magistrale:  fino  ad  un max di punti 3 (il punteggio assorbe quello
delle lauree triennali);
        c) altri titoli: fino ad un max di punti 1.
      3) titoli professionali pertinenti: max punti 6:
        a) incarichi  pertinenti  svolti  nell'ambito del rapporto di
lavoro  subordinato  presso  Universita' e PP.AA.: punti 0,5 per ogni
incarico;
        b) collaborazioni  svolte in attivita' pertinenti al ruolo in
ambito   pubblico:  punti  0,5  per  ogni  periodo  di  sei  mesi  di
collaborazione;
        c) corsi  di  formazione,  specializzazione,  ivi comprese le
certificazioni  linguistiche, con esame finale, acquisiti presso enti
pubblici o accreditati: fino ad un max di punti 2.
    I   titoli   possono  essere  presentati  in  originale  o  copia
autentica,    ovvero    mediante    dichiarazione    sostitutiva   di
certificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta'
(allegati B e C).
    Gli allegati B) e C) vanno sottoscritti dal candidato in presenza
del  dipendente  addetto  a  ricevere  la  documentazione,  ovvero se
inviati,  assieme alla domanda di partecipazione tramite raccomandata
a/r  o consegnati da terze persone, devono essere accompagnati da una
fotocopia semplice (fronte retro) di un documento valido di identita'
del candidato.
    Le  autocertificazioni  devono riportare le dichiarazioni in modo
chiaro   e   dettagliato  al  fine  di  permettere  alla  commissione
esaminatrice la loro valutazione.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei   controlli   anche   a   campione   sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni sostitutive.
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445   del   28 dicembre  2000  si  rammenta  che  il  rilascio  di
dichiarazioni  mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi
nei   casi   previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  sono  puniti  ai  sensi  del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  Commissione  rendera'  noto  ai  candidati il risultato della
valutazione  dei  titoli mediante la pubblicazione di apposito elenco
nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: www.unive.it/concorsi