Art. 13.
                      Conseguimento del titolo
    Il  dottorato  di  ricerca e' conferito dal rettore a conclusione
del  corso  e  si consegue all'atto del superamento dell'esame finale
che puo' essere ripetuto una sola volta.
    La  commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con
decreto  del  Rettore,  su  proposta  del  collegio  dei  docenti, in
conformita'  alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di dottorato di ricerca.