Art. 4.
                        Domande di ammissione
    La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  da redigersi in carta
semplice  secondo  lo schema allegato al presente bando (allegato 1),
dovra'  giungere  all'Universita'  degli  studi della Tuscia, ufficio
offerta  formativa,  via  S.  Maria  in Gradi n. 4 - 01100 - Viterbo,
entro  le  ore  13  del  17 gennaio  2007,  con  una  delle  seguenti
modalita':
      a  mano,  mediante  consegna  all'Ufficio Protocollo (Rettorato
piano  secondo, stanza n. 226), via S. Maria in Gradi n. 4 - Viterbo,
nei  giorni  da  lunedi'  a  venerdi',  dalle  ore 10 alle ore 12; il
lunedi' e il mercoledi', dalle ore 15 alle ore 16.30;
      tramite   servizio   postale,  a  mezzo  raccomandata  a/r.  Si
considerano  presentate  in  tempo  utile le domande spedite, a mezzo
raccomandata  con avviso di ricevimento, e giunte entro il 17 gennaio
2007 (non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante);
      mediante  agenzie  di recapito autorizzate. Non saranno ammesse
domande   recapitate   oltre  il  17 gennaio  2007,  con  conseguente
assunzione  del  rischio  di recapito tardivo a carico del candidato.
Nel  caso  il  candidato  scelga tale mezzo di consegna fara' fede il
timbro di ricevimento dell'amministrazione (ufficio protocollo).
    Nell'ipotesi   che   lo  stesso  candidato  presenti  domande  di
ammissione  a piu' corsi di dottorato, ciascuna di esse dovra' essere
inserita in plico separato.
    Il  concorrente  sottoscrive  le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000, pena l'esclusione dal concorso.
    L'esclusione  dal  concorso  puo'  essere  disposta  in qualsiasi
momento,  con  provvedimento  motivato  del  Rettore, per difetto dei
requisiti  di ammissione, per domanda incompleta o priva di firma del
candidato,   per  domanda  presentata  o  spedita  oltre  il  termine
stabilito  o che rechi inesattezze nella denominazione del dottorato,
per  domande  che  non  siano  corredate  dei  documenti  indicati al
precedente  art. 2, comma 3, necessari al collegio dei docenti per la
dichiarazione di equipollenza.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni  della  residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.