Art. 3.
    Le  domande  di  ammissione  all'esame  d'idoneita' devono essere
presentate   in   carta   semplice  entro  il  29 gennaio  2007  alle
commissioni  regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui
i  candidati  hanno la residenza o, per i residenti nelle province di
Trento  o  di  Bolzano,  alle  commissioni provinciali costituite nel
capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal
fine  fa  fede  il timbro a data apposto dagli uffici della camera di
commercio presso cui e' costituita la competente commissione.
    I  candidati  che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia  devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla  commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
    Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  anche  le domande di
ammissione  spedite  entro  il termine indicato, a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  alle  competenti commissioni di cui ai
commi  precedenti.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante.
    Le  domande  possono  anche  essere  trasmesse  per fax, entro lo
stesso termine, esclusivamente ai numeri delle competenti commissioni
di  cui  ai commi precedenti. Al fine della verifica del rispetto del
termine  suddetto fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono
automaticamente   registrate  al  momento  della  ricezione  del  fax
dall'apparecchiatura collegata ai numeri sopraindicati.
    Nella domanda il candidato deve dichiarare:
      a) cognome,  nome  e,  per  i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
      b) luogo e data di nascita;
      c) comune  di  residenza  e  relativo  indirizzo  ovvero, per i
residenti  all'estero,  domicilio  eletto  nello  Stato  e  luogo  di
residenza all'estero, con i relativi indirizzi.
    Per  il  riconoscimento  dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge  5 febbraio  1992,  n. 104  («Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle persone handicappate»),
i candidati   portatori  di  handicap,  ai  sensi  dell'art. 3  della
medesima  legge,  devono  specificare  nella domanda di ammissione la
necessita'  di  tempi  aggiuntivi  e/o  gli ausili per lo svolgimento
delle  prove,  in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla
domanda   idonea   certificazione   relativa   al  suddetto  handicap
rilasciata  dalla  struttura  pubblica  competente. E anche possibile
attestare  di essere stato riconosciuto portatore di handicap aisensi
del  citato  art. 3  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di atto di
notorieta'   effettuata   ai   sensi  dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di
tale  certificazione  sara'  valutata la sussistenza delle condizioni
per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica
minorazione.
    Si  unisce  in  allegato  l'elenco  delle commissioni regionali e
provinciali  alle  quali  indirizzare le domande di ammissione, con i
relativi recapiti e numeri di fax.