Art. 9.
                     Documenti di riconoscimento
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati devono essere muniti, con
l'esclusione   di   altri,   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente,  con firma autenticata dal Sindaco o da
un notaio;
      b) libretto ferroviario personale;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) patente automobilistica;
      f) passaporto;
      g) carta d'identita'.
    I  candidati  sono  ammessi  con riserva al concorso; puo' essere
disposta  in  ogni  momento,  con  decreto motivato, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti, ai sensi dell'art. 2 del bando.