Art. 9. Documenti di riconoscimento Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti, con l'esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente, con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio; b) libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identita'. I candidati sono ammessi con riserva al concorso; puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti, ai sensi dell'art. 2 del bando.