Art. 6.
                            Preselezione
    In relazione al numero di domande pervenute, l'amministrazione si
riserva  di  sottoporre  i  candidati ad una preselezione tramite una
serie  di  quesiti  a  risposta  multipla,  da  svolgersi in un tempo
determinato, aventi per oggetto il programma delle prove concorsuali,
di cui al successivo art. 7.
    Saranno   ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte  i  candidati
utilmente  collocati nella graduatoria di preselezione, entro i primi
cinquanta posti.
    Saranno,  altresi', ammessi tutti i candidati che hanno riportato
nella preselezione il medesimo punteggio del candidato classificatosi
al cinquantesimo posto.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    L'assenza  del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.