Art. 6. Preselezione In relazione al numero di domande pervenute, l'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una preselezione tramite una serie di quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un tempo determinato, aventi per oggetto il programma delle prove concorsuali, di cui al successivo art. 7. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione, entro i primi cinquanta posti. Saranno, altresi', ammessi tutti i candidati che hanno riportato nella preselezione il medesimo punteggio del candidato classificatosi al cinquantesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.