Art. 6. Titoli valutabili Ai titoli e' attribuito un punteggio pari a 1/3 del punteggio complessivo determinato in 90 punti. Pertanto ai titoli sono riservati 30 punti cosi' suddivisi. 1) esperienza professionale affini al ruolo: max punti 18: valutazione di attivita' prestate in vigenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso universita' pubbliche e private o altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi il periodo di servizio civile effettivamente prestato ed i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'Arma dei Carabinieri in attivita' affini al ruolo: max punti 0,3 per ogni mese intero di servizio; b) valutazione di attivita' prestate in vigenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel comparto Universita': max punti 0,3 per ogni mese intero di servizio; 2) titoli culturali pertinenti: max punti 6; titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto per l'accesso alla categoria: a) laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica magistrale: fino ad un max di punti 3; b) dottorati di ricerca: fino ad un massimo di punti 1; c) corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, master, ivi comprese le certificazioni linguistiche, con esame finale, acquisiti presso enti pubblici o accreditati: fino ad un max di punti 2; 3) titoli professionali pertinenti: max punti 6: a) incarichi pertinenti svolti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato presso Universita' e pubbliche amministrazioni: punti 0,5 per ogni incarico; b) collaborazioni svolte in attivita' pertinenti al ruolo in ambito pubblico: punti 0,5 per ogni periodo di 6 mesi di collaborazione; c) altri titoli (pubblicazioni, abilitazioni, altro): fino ad un max di punti 2. I titoli possono essere presentati in originale o copia autentica, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegati B e C). Gli allegati B e C vanno sottoscritti dal candidato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero se inviati, assieme alla domanda di partecipazione tramite raccomandata a/r o consegnati da terze persone, devono essere accompagnati da una fotocopia semplice (fronte retro) di un documento valido di identita' del candidato. Le autocertificazioni devono riportare le dichiarazioni in modo chiaro e dettagliato al fine di permettere alla commissione esaminatrice la loro valutazione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 si rammenta che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione rendera' noto ai candidati il risultato della valutazione dei titoli mediante la pubblicazione di apposito elenco nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: www.unive.it/concorsi