Art. 6.
                          Titoli valutabili
    Ai  titoli  e'  attribuito  un punteggio pari a 1/3 del punteggio
complessivo   determinato  in  90  punti.  Pertanto  ai  titoli  sono
riservati 30 punti cosi' suddivisi.
      1) esperienza professionale affini al ruolo: max punti 18:
        a) valutazione  di  attivita' prestate in vigenza di rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  presso  Universita'
pubbliche  e  private  o  altre  PP.AA,  ivi  compresi  il periodo di
servizio  civile  effettivamente  prestato  ed i periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e  di  rafferma,  prestati  presso  le  forze  Armate e nell'Arma dei
Carabinieri in attivita' affini al ruolo: max punti 0,3 per ogni mese
intero di servizio;
        b) valutazione  di  attivita' prestate in vigenza di rapporto
di  lavoro  subordinato a tempo determinato nel comparto Universita':
max punti 0,3 per ogni mese intero di servizio;
      2) titoli culturali pertinenti: max punti 6;
        -  titoli  di studio ulteriori rispetto a quello previsto per
l'accesso alla categoria:
          a) laurea   vecchio   ordinamento/   laurea   specialistica
magistrale: fino ad un max di punti 3;
          b) dottorati di ricerca: fino ad un massimo di punti 1;
          c) corsi  di formazione, perfezionamento, specializzazione,
master,  ulteriori  rispetto a quelli fatti valere per l'accesso, ivi
comprese  le certificazioni linguistiche, con esame finale, acquisiti
presso enti pubblici o accreditati: fino ad un max di punti 2;
        3) titoli professionali pertinenti: max punti 6;
          a) incarichi  pertinenti svolti nell'ambito del rapporto di
lavoro  subordinato  presso  Universita' e PP.AA.: punti 0,5 per ogni
incarico;
          b) collaborazioni  svolte  in attivita' pertinenti al ruolo
in  ambito  pubblico:  punti  0,5  per  ogni  periodo  di  6  mesi di
collaborazione;
          c) altri  titoli (pubblicazioni, abilitazioni, altro): fino
ad un max di punti 2.
    I   titoli   possono  essere  presentati  in  originale  o  copia
autentica,    ovvero    mediante    dichiarazione    sostitutiva   di
certificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta'
(allegati B e C).
    Gli  allegati  B e C vanno sottoscritti dal candidato in presenza
del  dipendente  addetto  a  ricevere  la  documentazione,  ovvero se
inviati,  assieme alla domanda di partecipazione tramite raccomandata
a/r  o consegnati da terze persone, devono essere accompagnati da una
fotocopia semplice (fronte retro) di un documento valido di identita'
del candidato.
    Le  autocertificazioni  devono riportare le dichiarazioni in modo
chiaro   e   dettagliato  al  fine  di  permettere  alla  commissione
esaminatrice la loro valutazione.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  anche  a  campione  sulla  veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445   del   28 dicembre  2000  si  rammenta  che  il  rilascio  di
dichiarazioni  mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi
nei   casi   previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  sono  puniti  ai  sensi  del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  commissione  rendera'  noto  ai  candidati il risultato della
valutazione  dei  titoli mediante la pubblicazione di apposito elenco
nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: www.unive.it/concorsi