Art. 6.
                        Graduatoria di merito
    Espletate  le  prove  di concorso, la commissione redige, secondo
l'ordine   decrescente  della  votazione  complessiva  riportata,  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti
gli  atti del concorso al Settore alta formazione per gli adempimenti
conseguenti di competenza.
    In  caso  di  pari  merito  la  graduatoria  terra'  conto  della
situazione  economica  riferita all'ISEE (indicatore della situazione
economica  equivalente)  di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. l09  come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130
riferito all'anno 2004.
    Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso,
i  candidati utilmente collocati nella su citata graduatoria generale
di merito.
    I   cittadini  stranieri,  utilmente  collocati  in  graduatoria,
saranno  ammessi  in soprannumero, su posti senza borsa, nella misura
del 50% dei posti a concorso.
    Con  decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di
merito  e  resa pubblica con le modalita' di seguito riportate. Dalla
data  di  pubblicazione  della  graduatoria  decorrera' il termine di
legge per eventuali impugnative.
    Le graduatorie saranno rese pubbliche esclusivamente con:
      * affissione all'albo ufficiale dell'Universita';
      * pubblicazione     sul    sito    internet    dell'Universita'
(www.unior.it/AltaFormazione).
    Ai vincitori sara' inviata notifica a mezzo raccomandata a.r.