Art. 6. Graduatoria di merito Espletate le prove di concorso, la commissione redige, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata, la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti gli atti del concorso al Settore alta formazione per gli adempimenti conseguenti di competenza. In caso di pari merito la graduatoria terra' conto della situazione economica riferita all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l09 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 riferito all'anno 2004. Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella su citata graduatoria generale di merito. I cittadini stranieri, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi in soprannumero, su posti senza borsa, nella misura del 50% dei posti a concorso. Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di merito e resa pubblica con le modalita' di seguito riportate. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrera' il termine di legge per eventuali impugnative. Le graduatorie saranno rese pubbliche esclusivamente con: * affissione all'albo ufficiale dell'Universita'; * pubblicazione sul sito internet dell'Universita' (www.unior.it/AltaFormazione). Ai vincitori sara' inviata notifica a mezzo raccomandata a.r.