Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso per ogni singolo corso di dottorato di ricerca.
    In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli aventi diritto,
prima  dell'inizio  del  corso  e  comunque  entro  il  primo anno di
dottorato, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.