Art. 8.
                         Iscrizione ai corsi
    I  concorrenti risultati vincitori dovranno presentare oppure far
pervenire  tramite  servizio postale all'Ufficio alta formazione, via
Nuova  Marina  n.  59 - 80133 Napoli), entro il termine perentorio di
quindici  giorni  che  decorrono  da quello successivo al ricevimento
della  relativo  notifica,  la  sottelencata  documentazione in carta
libera:
      * domanda di iscrizione al primo anno di corso;
      * fotocopia fronte-retro di un documento di identita';
      * ricevuta del versamento di cui al successivo art. 10;
      * n. 3 foto formato tessera.
    Nella domanda di iscrizione il vincitore dovra' dichiarare:
      * di  non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso si studio, di Diploma di laurea o di dottorato di ricerca
per tutta la durata del corso;
      * di  non  essere  iscritto/a ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a
sospenderne  o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso
di dottorato;
      * di  non  avere  fruito in precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
      * di  impegnarsi  a  richiedere  al  Collegio  dei  docenti del
proprio  corso  di  dottorato  di  ricerca  l'autorizzazione  per  lo
svolgimento  di  attivita'  lavorative  esterne o per la prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa  in  essere  al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato. (Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai
corsi   di   dottorato  di  ricerca  e'  collocato,  a  domanda,  fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per  motivi di studio, ove ne ricorrano le condizioni. Inoltre, per i
vincitori  del dottorato di ricerca che non godono di borsa di studio
o  rinuncino  alla  stessa,  vi  e'  la possibilita' di conservare il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione presso la quale e' instaurato il rapporto
di  lavoro  -  legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57). Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    Qualora divenga assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre
dichiarare:
      * di  non  cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi  titolo  conferita,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
      * in  caso  di  richiesta accreditamento della borsa di studio,
indicare  le  relative  coordinate bancarie (c/c bancario: numero del
conto corrente, codice CAB e ABI);
      * di impegnarsi a non superare, durante il periodo di fruizione
della  borsa  di studio, il reddito personale complessivo annuo lordo
di  Euro 7.746,85 a pena di decadenza immediata dalla fruizione della
borsa  stessa.  Alla  determinazione del suddetto reddito, concorrono
tutti  i  redditi  di  origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di
quelli  aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva;
      * il proprio codice fiscale.
      * dichiarazione  di  essere  ovvero  non  essere  detentore  di
reddito da pensione previdenziale diretta.
    Alla  domanda dovra' essere allegata copia dell'avvenuta apertura
della  posizione  I.N.P.S.  a  gestione  separata  nonche'  copia del
proprio tesserino di codice fiscale.
    Non  si  terra' conto delle domande di iscrizione pervenute oltre
il termine sopra richiamato.
    L'attivita'  di  ricerca  non potra' essere iniziata prima che il
Collegio  dei docenti fissi la data di effettivo inizio del corso. Da
quel  momento, potranno essere rilasciati certificati di iscrizione e
decorrera',  per  chi  ne avesse diritto, la fruizione della borsa di
studio.